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«Clausole vessatorie», salta il pignoramento.


Applicata per la prima a Milano la sentenza 9479 della Corte di Cassazione sul diritto preminente del cittadino all'abitazione e per la quale, in presenza di clausole vessatorie scritte su un contratto non rispettato, qualunque azione esecutiva deve essere sospesa anche dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo.

Estratto dell'articolo di Felice Manti su Il Giornale del 25 maggio 2023

"Da qualche giorno i proprietari di case che rischiano di perdere l'immobile per i loro problemi finanziari hanno un'arma in più. «Tutti i pignoramenti, dello stipendio e immobiliari, i decreti ingiuntivi e i precetti promossi da banche, finanziarie e istituti di credito possono esser sospesi, anche dopo che il decreto ingiuntivo su cui si fonda l'esecuzione forzata è divenuto definitivo», spiega l'avvocato Claudio De Filippi. 

Al tribunale di Milano, lo scorso 23 maggio, è stata applicata per la prima volta la sentenza emessa il 6 aprile 2023 dalle Sezioni Unite della Cassazione, la numero 9479, che recepisce i principi fissati dalla Corte di Giustizia europea, che ruota intorno al diritto del privato cittadino all'abitazione e che si applica anche alle procedure esecutive in corso. 

Il debitore sottoposto a un pignoramento immobiliare ha diritto di presentare opposizione all'esecuzione - e quindi di bloccare l'asta giudiziaria - in presenza di un contratto contenente almeno una delle clausole vessatorie previste dal Codice del consumo all'articolo 33. 

«In assenza di motivazione c'è il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole che abbiano effetti sul credito», si legge nella motivazione, partita da una decisione del tribunale di Busto Arsizio. 


Quali sono le clausole vessatorie che attivano la sospensione dei procedimenti?

Di quali clausole parliamo? Di quelle particolarmente svantaggiose per il consumatore, vietate dalla Direttiva Ue numero 93 del 2013. Se secondo il giudice ci sono, l'ipoteca è nulla ed il pignoramento (come la successiva vendita all'asta) va bloccato. 

Le più frequenti riguardano 
  • il calcolo degli interessi (vedi il rischio usura o anatocismo), 
  • il diktat sul giudice competente che potrebbe non essere quello «naturale» previsto dal codice penale (motivo della sentenza della Cassazione), 
  • un preavviso irragionevole e comunque inferiore a 15 giorni, 
  • alcune modifiche unilaterali,
  • commissioni nascoste
  • strani costi di istruttoria o di estinzione anticipata 
  • o, in generale, clausole non oggetto di negoziato (vedi i moduli prestampati)


redazione roma

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